Infortunio su macchina non a norma
SENTENZE | 44168/19 Sull’adeguamento delle macchine da lavoro
articolo tratto da Necsi.it
La figura del Datore di Lavoro, in qualità di responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è quella incaricata di accertarsi che tutti i macchinari utilizzati dai propri dipendenti all'interno dell'azienda siano corrispondenti ai requisiti di legge e, in mancanza di tali requisiti, esso viene ritenuto responsabile.
Nella sentenza che andiamo ad analizzare oggi parliamo di un infortunio avuto luogo in un sito produttivo di un'industria alimentare nel quale un dipendente ha subito un infortunio mentre operava su di un macchinario sprovvisto dell'adeguato sistema di blocco automatico del motore all'apertura del carter. Analizzando meglio l'evento scopriamo che il dipendente stava svolgendo il proprio lavoro utilizzando un estrusore d'impasto e, a seguito di un esubero di pasta ammucchiata, andava ad alzare il carter incernierato munito di maniglia ma privo di sistemi di interblocco, senza però spegnere il motore dell'attrezzatura. Una volta inserita la mano nell'estrusore, il primo dito del lavoratore rimaneva schiacciato tra le spatole venendo amputato generando una impossibilità di attendere le proprie occupazioni per più di quaranta giorni.
L'imputato, legale rappresentate dell'impresa, ricorre in cassazione adducendo in primo motivo l'omessa valutazione dell'esame del consulente tecnico, sottolineando inoltre come il macchinario in questione fosse stato acquistato con marcatura CE ritenendo quindi che esso fosse conforme alla normativa in tema di sicurezza sul lavoro. Oltre a ciò, l'imputato sottolinea come fosse stato messo a disposizione dei dipendenti il manuale informativo e di aver adempiuto agli obblighi di formazione e informazione del proprio personale.
In secondo motivo si adduce all'interruzione del nesso di causalità tra condotta ed evento dovuta alla presenza di una condotta abnorme/esorbitante posta in essere dal lavoratore.
La voce della Corte di Cassazione è la seguente:
Per quanto riguarda il primo motivo del ricorso, si rifà all'assunto secondo cui: “Il datore di lavoro, quale responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad esonerarlo dalla sua responsabilità» (Sez. 4, n. 37060 del 12/06/2008, Vigilardi e altro, Rv. 241020, in conformità v. Sez. 4, n. 26247 del 30/05/2013, Magrini, Rv. 256948; Sez. 4, n. 22249 del 14/03/2014, Enne e altro Rv. 259229; cfr. altresì più recentemente, volendo, Sez. 4, n. 36169 del 28/03/2019, Baldini, non mass., sub n. 2 del "considerato in diritto").”
Per quanto concerne, invece, il secondo motivo del ricorso, la Cassazione ritiene che entrambe le precedenti decisioni dei Giudici siano adeguatamente motivate e corrette escludendo quindi la esorbitanza- abnormità della condotta del lavoratore che, tra l'altro, risultava in sostituzione di un altro collega e quindi non poteva ritenersi esperto della macchina che andava ad utilizzare.
Per questi motivi, principalmente, la Corte rigetta il ricorso dell'imputato