1. Il datore di lavoro può chiedere conferma ai propri dipendenti dell’avvenuta vaccinazione?
NO. Il datore di lavoro non può chiedere ai propri dipendenti di fornire informazioni sul proprio stato vaccinale o copia di documenti che comprovino l‘avvenuta vaccinazione anti Covid-19. Ciò non è consentito dalle disposizioni dell’emergenza e dalla disciplina in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro non può considerare lecito il trattamento dei dati relativi alla vaccinazione sulla base del consenso dei dipendenti, non potendo il consenso costituire in tal caso una valida condizione di liceità in ragione dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel contesto lavorativo (considerando 43 del Regolamento).
2. Il datore di lavoro può chiedere al medico competente i nominativi dei dipendenti vaccinati?
NO. Il medico competente non può comunicare al datore di lavoro i nominativi dei dipendenti vaccinati. Solo il medico competente può infatti trattare i dati sanitari dei lavoratori e tra questi, se del caso, le informazioni relative alla vaccinazione, nell’ambito della sorveglianza sanitaria e in sede di verifica dell’idoneità alla mansione specifica (artt. 25, 39, comma 5, e 41, comma 4, d.lgs. n. 81/2008).
Il datore di lavoro può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati (es. art. 18 comma 1, lett. c), g) e bb) d.lgs. n. 81/2008).
3. La vaccinazione anti covid-19 dei dipendenti può essere richiesta come condizione per l’accesso ai luoghi di lavoro e per lo svolgimento di determinate mansioni (ad es. in ambito sanitario)?
Nell’attesa di un intervento del legislatore nazionale che, nel quadro della situazione epidemiologica in atto e sulla base delle evidenze scientifiche, valuti se porre la vaccinazione anti Covid-19 come requisito per lo svolgimento di determinate professioni, attività lavorative e mansioni, allo stato, nei casi di esposizione diretta ad “agenti biologici” durante il lavoro, come nel contesto sanitario che comporta livelli di rischio elevati per i lavoratori e per i pazienti, trovano applicazione le “misure speciali di protezione” previste per taluni ambienti lavorativi (art. 279 nell’ambito del Titolo X del d.lgs. n. 81/2008).
In tale quadro solo il medico competente, nella sua funzione di raccordo tra il sistema sanitario nazionale/locale e lo specifico contesto lavorativo e nel rispetto delle indicazioni fornite dalle autorità sanitarie anche in merito all’efficacia e all’affidabilità medico-scientifica del vaccino, può trattare i dati personali relativi alla vaccinazione dei dipendenti e, se del caso, tenerne conto in sede di valutazione dell’idoneità alla mansione specifica.
Il datore di lavoro dovrà invece limitarsi ad attuare le misure indicate dal medico competente nei casi di giudizio di parziale o temporanea inidoneità alla mansione cui è adibito il lavoratore (art. 279, 41 e 42 del d.lgs. n.81/2008)
Modifiche agli allegati XLII e XLIII al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione della direttiva (UE) 2019/130 e della direttiva (UE} 2019/983
La Cassazione si sofferma sugli obblighi di sicurezza del fornitore di macchine non conformi Il produttore o fornitore di macchine, attrezzature, componenti, dispositivi e impianti, può essere ritenuto responsabile delle lesioni e/o degli infortuni causati da questi ai lavoratori che li utilizzano.
L’istituto del distacco non si traduce in un totale esonero per il distaccante dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente in quanto resta quello di informarlo e formarlo sui rischi delle mansioni che è chiamato a svolgere nel distacco. Riguarda il caso di un distacco improprio questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice che per difendersi dall’accusa di omicidio colposo per l’infortunio subito da un suo dipendente aveva sostenuto che al momento dell’evento infortunistico lo stesso operava quale distaccato e non per conto della sua impresa.
La suprema Corte ha colto l’occasione per evidenziare la distinzione che c’è fra il regime del distacco e quello del subappalto e, nel rigettare il ricorso ha sottolineato come la posizione di dipendente dell’infortunato fosse emersa dalla lettura del contratto che legava il subappaltatore con la sua committente a seguito della quale era emerso che lo stesso si era impegnato a svolgere i lavori “con le proprie attrezzature”.
La Cassazione ha così confermata la decisione assunta dalla Corte di Appello non ritenendo applicabile l’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i lavoratori distaccati, e ha fatto presente che comunque, ammesso pure che venisse riconosciuto il distacco del lavoratore, il D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando gli obblighi di sicurezza posti a carico del distaccatario, non esonera totalmente il distaccante dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente avendo imposto allo stesso l’obbligo di formarlo e informarlo sui rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro presso i quali viene distaccato e su quelli ai quali sarà esposto nello svolgimento delle sue mansioni
E’ stato convertito in Legge il DL 162/19 “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche’ di innovazione tecnologica“. Il documento conferma le modifiche al DPR 462/01 introdotte dalla prima stesura dell’articolo 36 “informatizzazione INAIL”, con l’unico emendamento approvato al comma 1:
Art. 36 – Informatizzazione INAIL 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l’articolo 7 è aggiunto il seguente: «Art. 7-bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all’INAIL e tariffe).
1. Per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l’INAIL predispone la banca dati informatizzata .....ecc...
2. Ildatore di lavoro comunica tempestivamente all’INAIL, per via informatica, il nominativo dell’organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche di cui all’articolo 4, comma 1, e all’articolo 6, comma 1.