Gli elementi di distinzione fra il regime del distacco e del subappalto
Articolo tratto da www.studiofonzar.com
L’istituto del distacco non si traduce in un totale esonero per il distaccante dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente in quanto resta quello di informarlo e formarlo sui rischi delle mansioni che è chiamato a svolgere nel distacco.
Riguarda il caso di un distacco improprio questa sentenza della Corte di Cassazione chiamata a decidere su di un ricorso presentato dal datore di lavoro di un’impresa subappaltatrice che per difendersi dall’accusa di omicidio colposo per l’infortunio subito da un suo dipendente aveva sostenuto che al momento dell’evento infortunistico lo stesso operava quale distaccato e non per conto della sua impresa.
La suprema Corte ha colto l’occasione per evidenziare la distinzione che c’è fra il regime del distacco e quello del subappalto e, nel rigettare il ricorso ha sottolineato come la posizione di dipendente dell’infortunato fosse emersa dalla lettura del contratto che legava il subappaltatore con la sua committente a seguito della quale era emerso che lo stesso si era impegnato a svolgere i lavori “con le proprie attrezzature”.
La Cassazione ha così confermata la decisione assunta dalla Corte di Appello non ritenendo applicabile l’art. 3 comma 6 del D. Lgs. n. 81/2008, riguardante i lavoratori distaccati, e ha fatto presente che comunque, ammesso pure che venisse riconosciuto il distacco del lavoratore, il D. Lgs. n. 81/2008, fermo restando gli obblighi di sicurezza posti a carico del distaccatario, non esonera totalmente il distaccante dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente avendo imposto allo stesso l’obbligo di formarlo e informarlo sui rischi specifici connessi ai luoghi di lavoro presso i quali viene distaccato e su quelli ai quali sarà esposto nello svolgimento delle sue mansioni