Il Il somministratore effettua la formazione generale e specifica + l’altra formazione obbligatoria per la quale viene assunto
Il contratto può prevedere a carico dell’utilizzatore tale adempimento
L’utilizzatore tratta i lavoratori somministrati come i propri dipendenti
co. 5. dell’art. 3 del D.Lgs. 81/08 è stato abrogato abrogato dall’art. 55, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 (SO n.34 alla G.U. 24/06/2015, n.144, in vigore dal 25/06/2015) detto “Jobs Act”
Il comma 1 dell’art. 33 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Forma del contratto di somministrazione”: Il contratto di somministrazione di lavoro e è stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi: … omissis … c) l’indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza del lavoratore e le misure di prevenzione adottate;
Il comma 4 dell’art. 35 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, recante “Tutela del lavoratore, esercizio del potere disciplinare e regime della solidarieta”: Il somministratore informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive e li forma e addestra all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa per la quale essi vengono assunti, in conformità al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore. L’utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti.