La sorveglianza sanitaria dei lavoratori con voucher
Il Voucher Lavoro è sottoposto a sorveglianza sanitaria, se esposto ad un rischio normato, da parte dell’azienda utilizzatrice. La specifica arriva dall’art. 20 del Decr. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151.
1. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 3:
1) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni di lavoro accessorio, le disposizioni di cui al presente decreto e le altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.
Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all’articolo 21. Sono comunque esclusi dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto e delle altre norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.»
http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14089:dlgs1512015&catid=5:normativa-italiana&Itemid=59
In merito alla validità della sorveglianza sanitaria in relazione ai ripetuti accessi al lavoro dello stesso lavoratore nella stessa azienda, ci viene in aiuto un vecchio interpello che chiarisce che il lavoratore non debba essere nuovamente rivisitato ogni volta ma che l’idoneità ha validità annuale. Rimane tuttavia l’obbligo, alla cessazione del rapporto di lavoro di consegna di copia della documentazione sanitaria (cartella sanitaria e di rischio) al lavoratore.
http://www.medicocompetente.blogspot.it/2013/11/idoneita-preventiva-in-caso-di-ripetute.html