Eliminata la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità
MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 12 luglio 2016
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita’ di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016). Entra in vigore il 9 agosto 2016.
Il legislatore ha deciso di abolire l’obbligatorietà della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e della nota 13 dell’allegato 3A.:” La firma del lavoratore dovra’ attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilita’ di ricorrere contro il giudizio di idoneita’.”
Il decreto stabilisce i contenuti minimi; nulla osta quindi al singolo medico di prevedere la presenza della firma del lavoratore nel giudizio di idoneità.
Il decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-08&atto.codiceRedazionale=16A05823&elenco30giorni=false
N.B. Il decreto non abolisce tuttavia l'obbligo del Medico di comunicare il giudizio di idoneità al lavoratore.
(Notizia tratta da www.studiofonzar.com)