POLI RENATO - Sicurezza degli ambienti di lavoro

NOVITA'

Distrazione in auto, cause note e meno note

* articolo tratto da studiofonzar.com*

Dal 2014 il numero delle vittime degli incidenti stradali non cala più. La causa, molto probabilmente, è data dall’aumento degli incidenti derivanti dalla distrazione alla guida.

Non è solo l’uso degli smartphone a causare distrazione: le cause possono essere tante e diverse. Paradossalmente, la distrazione può essere provocata anche dalla presenza in auto dei dispositivi di assistenza alla guida.

http://www.marcodemitri.it/distrazione-guida-auto-incidente-stradale/

 

Infortunio su macchina non a norma

SENTENZE | 44168/19 Sull’adeguamento delle macchine da lavoro

articolo tratto da Necsi.it

La figura del Datore di Lavoro, in qualità di responsabile della sicurezza dell'ambiente di lavoro, è quella incaricata di accertarsi che tutti i macchinari utilizzati dai propri dipendenti all'interno dell'azienda siano corrispondenti ai requisiti di legge e, in mancanza di tali requisiti, esso viene ritenuto responsabile.

Nella sentenza che andiamo ad analizzare oggi parliamo di un infortunio avuto luogo in un sito produttivo di un'industria alimentare nel quale un dipendente ha subito un infortunio mentre operava su di un macchinario sprovvisto dell'adeguato sistema di blocco automatico del motore all'apertura del carter. Analizzando meglio l'evento scopriamo che il dipendente stava svolgendo il proprio lavoro utilizzando un estrusore d'impasto e, a seguito di un esubero di pasta ammucchiata, andava ad alzare il carter incernierato munito di maniglia ma privo di sistemi di interblocco, senza però spegnere il motore dell'attrezzatura. Una volta inserita la mano nell'estrusore, il primo dito del lavoratore rimaneva schiacciato tra le spatole venendo amputato generando una impossibilità di attendere le proprie occupazioni per più di quaranta giorni.

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FORMAZIONE | Sulla trasferibilità dei corsi di formazione

*Articolo tratto da www.necsi.it

Molto spesso ci troviamo di fronte a situazioni nelle quali un lavoratore, in possesso di adeguata formazione per le proprie mansioni secondo i contenuti dell’Accordo Stato Regioni del dicembre 2011, viene trasferito a prestare servizio presso un’alta azienda. Nel caso in cui questa nuova realtà presenti lo stesso livello di rischio e le mansioni assegnate al lavoratore siano le medesime, è legittimo chiedersi se il nuovo datore di lavoro può considerare la formazione pregressa come sufficiente per rendere operativo il dipendente, usufruendo quindi di attestati di frequenza e titoli abilitativi (come nel caso di abilitazioni per la guida di carrelli elevatori).

In particolare, risponde a questo interrogativo lo stesso Accordo Stato Regioni che, nel punto 8 specifica come, per quanto concerne il riconoscimento dei crediti formativi per lavoratori, dirigenti e preposti, nella costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con un’azienda dello stesso settore produttivo cui apparteneva quella d’origine o precedente, “costituisce credito formativo sia la frequenza alla Formazione Generale, che alla Formazione Specifica di settore”. Invece, nel caso in cui un lavoratore si accinga a costituire un nuovo rapporto di lavoro oppure una somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto al precedente, il credito formativo è costituito dalla frequenza alla Formazione Generale, ma la Formazione Specifica relativa al nuovo setto deve essere ripetuta.

In buona sostanza, per quanto riguarda la Formazione Generale essa ha un valore permanente in quanto il credito formativo acquisito in essa è valido per qualsiasi settore produttivo, indipendentemente dal livello di rischio e non deve essere quindi ripetuta, mentre per quanto riguarda la Formazione Specifica, in quanto tale, necessita di una valutazione più approfondita, prendendo in esame proprio il nuovo settore produttivo, valutando se la Formazione Specifica già in possesso da parte del lavoratore è sufficientemente adeguata per rispondere ai rischi (specifici) che il lavoratore stesso può incorrere intraprendendo la nuova esperienza lavorativa.

Come verificare l'applicazione del MOG

Articolo tratto da www.studiofonzar.com

Nel caso di infortunio sul lavoro che abbia avuto come conseguenza la morte o lesioni gravi o gravissime, quali requisiti deve possedere l’Organizzazione Aziendale per esimere “l’Ente” dalla responsabilità amministrativa sanzionata dal Decreto Legislativo 231/01

Il Datore di Lavoro trova indicazioni nel Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014 e nel relativo Allegato “Procedure semplificate per l’adozione ed efficace attuazione del MOGS nelle Piccole e Medie Imprese”.

Ulteriori concrete indicazioni, coerenti con il DM, sono presenti nella Procedura adottata dallo Spisal 4 “Procedura per la verifica dell’adozione ed efficace attuazione del Modello Organizzativo per la Gestione della (MOGS) ex art. 30 D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e Decreto Ministero del Lavoro 13.02.2014”

La Procedura contiene una Lista di controllo utilizzabile dal Datore di Lavoro che voglia verificare se il proprio Modello di Organizzazione possiede i requisiti idonei ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa.

https://www.aulss7.veneto.it/mogs

 

 

 

 

Dati inforunistici INAIL primi 9 nove mesi 2019

Articolo tratto da www.necsi.it

Inail ha pubblicato sul proprio sito un interessante approfondimento che prende in esame i dati relativi agli infortuni sul lavoro durante i primi nove mesi dell’anno 2019.

Il Documento contiene tre quattro sezioni principali:

  • La strage degli incidenti plurimi
  • Gli infortuni mortali nei primi trimestri 2019
  • Il quadro infortunistico nei primi tre mesi del 2019
  • 2019: nove mesi di malattie professionali

https://www.necsi.it/news/dettaglio/12-11-2019-prova_9503?https://goo.gl/KfKEKj

 

 

Modifiche al codice di prevenzione incendi

 

Articolo tratto da: www.studiofonzar.com

Il 31 Ottobre 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM 18 ottobre 2019 (Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139″), che entra in vigore dal 1 Novembre 2019, con cui è stata emanata una nuova ed aggiornata versione del Codice di Prevenzione Incendi , che sostituisce completamente quella esistente.

https://dariozanut.wordpress.com/2019/11/07/il-nuovo-codice-di-prevenzione-incendi/

 

L’amministratore Condominiale e la prevenzione Incendi

Tra i compiti dell’Amministratore Condominiale previsti dall’art. 1130 del Codice Civile, rientrano quelli connessi al rispetto delle vigenti disposizioni di legge per le parti comuni, ed in particolare della normativa riguardante la  prevenzione incendi. Si tratta di un attività molto articolata, che richiede l’intervento di figure tecniche (professionista) e, spesso, di investimenti importanti ed economicamente impegnativi.

https://dariozanut.wordpress.com/2019/10/23/lamministratore-condominiale-e-la-prevenzione-incendi/

 

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