“Non sono Pellizzari, però oggi ho provato a tenere il fiato guidando e ho contato tre persone al telefono e quattro intente a scrivere mentre guidavano; una col telefono sul volante, a 70 (km/h ndr) nella corsia di mezzo dell’A4, con un camion a un metro che suonava e inveiva… Forze dell’ordine dove siete?” Non usa mezze misure Alex Zanardi, pilota e paratleta campione di triathlon, nel tweet postato sul suo profilo nella tarda serata di ieri.
L'art. 4 della Legge n. 300 del 1970 stabilisce che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.
Il 28 giugno 2017 la presidenza maltese e il Parlamento europeo hanno raggiunto un accordo provvisorio su una nuova direttiva il cui scopo è contribuire a proteggere i lavoratori dall'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni sul luogo di lavoro.
Convinzione n.1: Non devo fare niente sulla sicurezza, non è un mio dipendente, ci deve pensare l'agenzia
SBAGLIATO
Il lavoratore somministrato ha gli stessi diritti degli altri lavoratori in materia di sicurezza, per cui deve essere: formato, addestrato, provvisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed eventuale sorveglianza sanitaria.
Convinzione n.2: Ma la formazione non dovrebbe farla l’agenzia?
ESATTO
Ma la normativa dice anche che il contratto può prevedere diversamente, e se andate a vedere il contratto scoprirete che la formazione è a carico vostro.
Ma adesso lo sapete e quindi siete pronti per la prossima assunzione.
Convinzione n.3: Però alla sorveglianza sanitaria (visite mediche) ci pensa l’agenzia vero?
SBAGLIATO
Il giudizio di idoneità alla mansione può essere emesso solo dal medico competente (medico del lavoro) aziendale, solo lui può quindi effettuare le visite mediche.
Convinzione n.4: I dispositivi di protezione individuale (DPI) li può fornire l’agenzia?
…E VA BENE…
Ma che sia scritto nel contratto e sia vigilato il lavoratore.
Secondo l’Istat, nel solo ambito domestico, ogni anno in Italia si verificano circa 4 milioni di incidenti, di cui 241 mila imputabili a cause elettriche. I cavi elettrici sono raramente la causa di un incendio, ma quando vi sono coinvolti possono costituire un elemento di grave pericolo in ragione della loro elevata quantità e della loro diffusione in tutti gli ambienti dell’edificio.
I cavi sono classificati in 7 classi di Reazione al Fuoco Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca, Fca identificate dal pedice “ca” (cable) in funzione delle loro prestazioni decrescenti. Ogni classe prevede soglie minime per il rilascio di calore e la propagazione della fiamma.
Che sostituirà la ISO18001 tra i modelli di applicazione del sistema di gestione della sicurezza (SGLS).
L'SGLS rientra tra le incombenze per così dire "facoltativamente obbligarie" che pone la normativa vigente (poche per fortuna).
L'SGLS è infatti facoltativo, ma fortemente consigliato per evitare le sanzioni previste dal D.Lgs.231/01 sulla responsabilità amministrativa delle società, in caso di grave infortunio.
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 62 del 15 marzo 2017) il decreto 10 gennaio 2017, n. 23 recante Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori.
Il nuovo Regolamento ascensori 2017 apporta, quindi, modifiche al dpr 30 aprile 1999, n. 162, in attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori, ai componenti di sicurezza degli ascensori e al loro esercizio.
L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande. Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
Progetti di investimento
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).