POLI RENATO - Sicurezza degli ambienti di lavoro

NOVITA'

Abrogato il registro infortuni però....

(Articolo tratto da www.studiofonzar.com)

L’entrata in vigore del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione in luoghi di Lavoro), a partire dal 12 ottobre 2016, fa decorrere il periodo di 6 mesi al termine del quale scatterà l’obbligo di comunicare, a fini statistici ed informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento (lettera r), comma 1, art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008.

L’obbligo, quindi, per tutti i datori di lavoro, scatterà dal 12 aprile 2017 e la mancata ottemperanza sarà punita con una sanzione amministrativa compresa tra 548 e 1972,80 euro, secondo l’art. 55, comma 5, lettera h, del decreto legislativo n. 81/2008.

L'importanza dell'addestramento

Articolo tratto da: Studio Fonzar Blog

La prevenzione degli infortuni sul lavoro si ottiene di più con l’addestramento che con la formazione generale e specifica.

Il legislatore Italiano nell’ambito della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro ha dato negli ultimi anni moltissima enfasi alla formazione, partendo dal presupposto che la formazione è una efficace barriera per prevenire incidenti e infortuni sul lavoro (nonché le malattie professionali).
“«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;”

Il concetto di “processo” educativo vorrebbe intendere una attività svolta con carattere di continuità. Qualcosa di diverso rispetto a quanto indicato negli accordi Stato Regioni sulla formazione basati su una formazione iniziale (parte generale e rischi specifici) più un momento di aggiornamento da svolgersi al massimo entro cinque anni di minimo 6 ore.
Il concetto di “acquisizione di competenze per svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, riduzione e gestione dei rischi”, presuppone che la formazione, da sola, sia in grado di governare il comportamento futuro del lavoratore, mettendolo in sicurezza.
È ormai universamente noto che il problema degli incidenti e infortuni sul lavoro è un problema di natura prevalentemente comportamentale. Molti studi concordano nell’individuare la causa radice degli infortuni nel comportamento umano secondo percentuali che a seconda degli studi oscillano dal 50% al 94%.
Ma la formazione non determina il comportamento umano.
Supponiamo che un carrellista frequenti il miglior corso disponibile, con il miglior docente e ne esca “formato” in modo efficace.
Inseriamolo in un magazzino di un interporto ove in un giorno vengono caricati e scaricati centinaia di camion con ritmi molto spinti. Supponiamo anche che il responsabile gerarchico del nostro carrellista debba rispettare degli obiettivi di produttività sui quali ci sono importanti incentivi economici.

Leggi tutto

Scaffalature e terremoto

Tratto da: https://ottantunozerotto.wordpress.com/

Le tragedie umane che recano con sé eventi come quelli delle recenti scosse telluriche sull’Appennino umbro-laziale-marchigiano ci ricordano costantemente l’importanza della prevenzione.

Purtroppo, ben sappiamo quanto, frequentemente, le strutture che insistono sul territorio siano inadeguate sotto il profilo antisismico.  Anche se può sembrare superfluo, vale la pena ribadire, tra l’altro, come l’emergenza derivante da un terremoto non si limita al momento della scossa tellurica, ma prosegue nel tempo per un periodo che può rivelarsi anche molto lungo a causa delle sequenze sismiche  e delle eventuali repliche.

Diventa, allora, particolarmente rilevante dare il maggior numero di indicazioni su quegli interventi minimi da attuarsi per tutta la durata della fase di emergenza che acquisiscono massima importanza per garantire la sicurezza delle persone, in attesa di trovare una soluzione più affidabile nel tempo.

Un esempio di tali azioni è costituita dalla verifica della vulnerabilità delle scaffalature all’interno dei siti produttivi.

Sì, anche quelle sono strutture e, come tali, devono rispondere a criteri antisismici (fanno eccezione le scaffalature di classe 3, di piccole dimensioni e limitata importanza statica, assimilabili a mobili ed elementi di arredo) senza deroghe. Qualora sprovvista di tali requisiti, la struttura potrebbe:

  1. cedere parzialmente o totalmente durante un sisma, collassando sulle persone presenti o, nel caso migliore, limitandosi a danneggiare le merci ivi stoccate;
  2. cedere successivamente, durante l’ordinaria operatività, a causa di danneggiamenti subiti durante il sisma e non rilevati ma che ne potrebbero determinare il collasso, in momenti successivi, a seguito delle sollecitazioni determinate dalle attività di carico e scarico delle merci ivi stoccate.

Leggi tutto

RICHIESTA RIDUZIONE PREMIO INAIL 2016-2017

  Le info per coloro che intendono richiedere lo sconto INAIL sul premio assicurativo del 2017. Si ricorda che lo sconto viene accordato solo per attività che sono state attuate nel 2016,  oltre quanto stabilito dallla legge. Occorre raggiungere 100 punti attuando una serie di attività. Il modello è scaricabile qui https://www.inail.it/cs/internet/docs/allegato_ot_24_2017.pdf?section=atti-e-documenti

Di seguito una sintetica descrizione delle modalità più utilizzate (non le uniche).

NR DESCRIZIONE PUNTI NOTE
A1:A8 Implementazione di un sistema di gestione della sicurezza (SGSL) 100  
C3 Riunione periodica art.35 almeno una volta all'anno 20 Solo per aziende fino a 15 lavoratori
C5 Registro dei quasi infortuni (mancati infortuni) da 20 a 60 * Punteggio variabile a seconda dell'azienda
C8 Test di verifica dell'efficacia della formazione, a fine corso e successivamente (per aziende fino a 50 lavoratori) 50  
C9 Corso sull'uso del defibrillatore nel 2016 40  
C10 Il Medico ha indicato nel protocollo sanitario: collaborazione con i medici di base oppure dati epidemiologici di territorio/comparto oppure visite sulle squadre di emergenza 20  
C13 Accordo con struttra sanitaria per protocollo di prevenzione malattie  cardiovascolari e oncologiche 30  
C14 Interventi per la prevenzione dell'uso di sostanze stupefacenti e alcoliche 30  
C16 Interventi per la prevenzione del rischio stradale 30  
E1 Corsi di lingua italiana per lavoratori stranieri da 20 a 50 *
E2 Formazione su eventi catastrofici (sismico, alluvione, ecc...) 20  
E3 Indagine chimica ambientale oltre quanto stabilito dalla legge da 20 a 60 *
E4 Attuazione di un programma di prevenzione delle malattie muscolo scheletriche da 20 a 40 *
E5 E stata automatizzata una fase operativa che comportava la movimentazione manaule dei carichi da 20 a 40 *
E8 Acquisto di apparecchi GPS per la prevenzione del rischio da lavoro solitario (uomo a terra) da 20 a 50 *
E9 Interventi per la isonorizzazione del rumore da 20 a 40 *
E10 Corso di guida sicura per autotrasportatori da 20 a 80 *
E14 Interventi per la messa a norma di macchine/impianti da 20 a 60 *
E15 Adozione di dispositivi di rilevazione delle persone per la prevenzione degl infortuni da 20 a 60 *
E16 L'azienda ha sostituito macchine vecchie (non CE) con macchine nuove marcate CE 60  
E17 L'azienda ha installato linee vita sulle coperture dell'edificio 50  

 

Rischio da campi elettromagnetici

Il Titolo VIII, Capo IV, del DLgs 81/08 (Testo unico sulla sicurezza sul lavoro) indica le misure di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici contenute nella direttiva 2004/40/CE.

In base all’art. 306, comma 3, del DLgs 81/08, l’entrata in vigore del suddetto Titolo VIII, Capo IV era prevista per il 31 ottobre 2013 (termine di recepimento della direttiva 2004/40/CE).

La Direttiva 2004/40/CE è stata nel frattempo sostituita dalla Direttiva 2013/35/UE, il cui termine di recepimento è stato fissato al 1° luglio 2016.    

Il decreto legislativo 1° agosto 2016, n. 159 (G.U. n. 192 del 18 agosto 2016) attua tale direttiva 2013/35/UE.

Il decreto entra in vigore il 2 settembre 2016 e modifica il Titolo VIII (agenti fisici) del DLgs 81/08, in particolare riscrive l’intero Capo IV (Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici), modifica in parte il Capo VI (Sanzioni) e sostituisce l’Allegato XXXVI (Campi elettromagnetici).

 

Eliminata la firma del lavoratore sul giudizio di idoneità

MINISTERO DELLA SALUTE - DECRETO 12 luglio 2016
Modifiche relative ai contenuti degli allegati 3A e 3B del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e alle modalita’ di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori. (GU Serie Generale n.184 del 8-8-2016). Entra in vigore il 9 agosto 2016.

Il legislatore ha deciso di abolire l’obbligatorietà della firma del lavoratore sul giudizio di idoneità e della nota 13 dell’allegato 3A.:” La firma del lavoratore dovra’ attestare l’informazione circa il significato e i risultati della sorveglianza sanitaria, la corretta espressione dei dati anamnestici, l’informazione circa la possibilita’ di ricorrere contro il giudizio di idoneita’.”
Il decreto stabilisce i contenuti minimi; nulla osta quindi al singolo medico di prevedere la presenza della firma del lavoratore nel giudizio di idoneità.
Il decreto: http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-08&atto.codiceRedazionale=16A05823&elenco30giorni=false

N.B. Il decreto non abolisce tuttavia l'obbligo del Medico di comunicare il giudizio di idoneità al lavoratore.

(Notizia tratta da www.studiofonzar.com)

Il nuovo Accordo Stato Regioni, che modifica l’attuale panorama sugli obblighi formativi in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, repertorio atti 128 del 7 luglio 2016.

Il documento completo è scaricabile qui: http://www.statoregioni.it/dettaglioDoc.asp?idprov=17436&iddoc=54190&tipodoc=2&CONF=CSR

Il nuovo accordo modifica in modo abbastanza sostanziale gli obblighi formativi degli RSPP/ASPP (Responsabili  ed Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione), per esempio gli aggiornamenti quinquennali degli RSPP/ASPP e Coordinatori Cantieri, sono validi anche con convegni o seminari, purché non superiori al 50% del monte ore.

L'Accordo tuttavia interessa anche la formazione di: lavoratori, dirigenti e preposti, squadre di emergenza:

  • La formazione specifica di 4 ore per attività a rischio basso, può essere effettuata via e-learnig (quella generale di 4 ore lo era già).
  • La formazione specifica per le attività a rischio medio e alto invece rimane in aula.
  • Per tutti i corsi, il numero massimo di partecipanti in aula è 35. Nessun limite di partecipanti invece per convegni e seminari.
  • Eliminato l’obbligo di collaborazione con gli Enti Bilaterali o Paritetici.
  • Dove non espressamente indicato, non è possibile effettuare l’e-learning, esempio: formazione del RLS, corsi antincendio e primo soccorso
  • Gli attestati di formazione possono essere realizzati anche su supporto informatico e devono essere consegnati personalmente anche ai partecipanti

 

 

Studio Tecnico Poli Renato

Strada di Bertesina 108 - 36100 Vicenza (VI) - P.Iva 03017300249 | Mobile: 328.4195064
Iscritto al n.1643 del Collegio dei Periti Industriali della prov. di Vicenza | Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vicenza
Policy Privacy & Cokie | Sitemap

Questo sito, utilizza cookie.

Per saperne di piu'

Approvo